Garante per la protezione dei dati personali


La normativa attualmente vigente in materia di tutela della privacy, il d.lgs. 196/2003 (artt. 153 e ss.), meglio conosciuto come Codice della Privacy, ha istituito la figura del Garante per la protezione dei dati personali, cioè una autorità amministrativa indipendente con la finalità istituzionale di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità di ciascun individuo nel trattamento dei dati personali.
Il Garante è costituito da 4 membri, eletti 2 da ciascun ramo del Parlamento, e scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti riconosciuti nei settori dell’informatica e del diritto.
Tra i principali compiti del Garante, attribuiti dall’art. 154 del Codice della Privacy, ricordiamo che l’Autorità deve:
- controllare che i trattamenti di dati personali siano effettuati nel rispetto delle norme di legge;
- ricevere reclami e segnalazioni degli interessati;
- provvedere sui ricorsi proposti;
- vietare tutti i trattamenti illeciti e disporne il blocco;
- promuovere la realizzazione di Codici di deontologia e buona condotta in determinati settori di attività;
- esprimere pareri nei casi previsti dalla legge;
- tenere il registro di tutti i trattamenti di dati personali effettuati, formato sulla base delle notificazioni previste dall’art. 37 del Codice;
- predisporre annualmente una relazione dell’attività svolta, da presentare a Governo e Parlamento.
Il Garante interviene direttamente nelle tutela dei diritti degli interessati (cioè dei titolari dei dati trattati) attraverso una serie di strumenti specificamente predisposti dal Codice della Privacy, quali la segnalazione, il reclamo o il ricorso, che qualsiasi soggetto interessato può presentare direttamente all’Autorità.
I provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza del Garante sono le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili, la relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di applicazione della normativa di settore, e le decisioni dell’Autorità in merito ai reclami, alle segnalazioni ed ai ricorsi proposti dagli interessati.
A questo riguardo, il Garante può anche comminare sanzioni che consistono nel blocco del trattamento ritenuto illecito, o nell’ordine di porre in essere le cautele necessarie al fine di porre fine al trattamento illecito e di tutelare i diritti dell’interessato.
Il Garante, infine, emana i provvedimenti relativi all’applicazione della normativa in materia di privacy nelle diverse materie, in collaborazione con il Governo e con le autorità internazionali e comunitarie di settore.

Tratto dal sito : http://www.studiolegaledicola.it

Nessun commento:

Posta un commento